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IVA IN EDILIZIA: il mondo dei beni significativi

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, ci troviamo spesso nelle condizioni in cui il cliente, committente dei lavori, pretenda la fattura con aliquota iva ridotta al 10%.

In realtà ci sono regole ben definite su quando e su cosa applicare l’aliquota ridotta.

Una prima distinzione, per individuare con precisione l’aliquota da applicare, va fatta tra le prestazioni che sono costituite da sole prestazioni di servizi e quelle che, per mezzo di un contratto d’appalto, contengono anche la cessione di beni.

Nel primo caso, per tutte le prestazioni di servizi, ad eccezione di quelle professionali, trova applicazione l’aliquota ridotta del 10%.

Nel secondo caso, per quanto riguarda i beni forniti in un contratto d’appalto, va fatta un ulteriore distinzione tra quelle prestazioni in cui vengono fatturati unicamente beni che non sono qualificati tra quelli significativi (ad esempio, impiego di piastrelle nella sostituzione del pavimento) e quelle in cui viene fatturata la fornitura di un “bene significativo”, così come individuato nel D.M. 29 dicembre 1999.

Nel caso in cui vengono ceduti, unitamente alle prestazioni di servizi, esclusivamente beni non significativi l’intero importo della fattura dovrà essere assoggettato ad iva ridotta al 10%.

Nel caso in cui oltre alla prestazione di servizi, venga fatturata la fornitura di un “bene significativo”, così come individuato nel D.M. 29 dicembre 1999, per tali beni si applica l’aliquota ridotta su tutto l’ammontare relativo alla prestazione di servizi, mentre per la fornitura del “bene significativo” l’aliquota ridotta varrà applicata fino a concorrenza del valore della mano d’opera.

I beni significativi individuati nel D.M. 29 dicembre 1999 sono:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Tale elenco, così come riportato nella circolare n. 247/E del 1999 e n. 15/E del 2018, è tassativo.

Al fine di computare il valore dei “beni significativi” non vanno considerati i materiali di consumo c.d. mark-up utilizzati per installare il bene.

Facciamo alcuni esempi per rendere più chiaro il meccanismo:

CASO 1) Beni significativi impiegati con valore inferiore al 50% del corrispettivo riferito all’intero intervento.
Viene eseguito un intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento con sostituzione della caldaia per un importo totale complessivo di euro 4.000, di cui: A) caldaia euro 1.500; B) mano d’opera e materiali di consumo (collanti, maioliche, ecc.) euro 2.500
Si applica l’aliquota del 10% sull’intero compenso di euro 4.000, in quanto i beni significativi sono di valore inferiore al 50% dell’intero intervento.
Totale complessivo della fattura pari a 4.400 (4.000 imponibile + 400 di IVA al 10%)

CASO 2) Beni significativi impiegati con valore superiore al 50% del corrispettivo riferito all’intero intervento.
Viene eseguito un intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto con sostituzione del videocitofono per un importo totale complessivo di euro 2.000, di cui: A) videocitofono (beni significativi) euro 1.200; B) mano d’opera euro 750; C) materie prime impiegate (mark-up, come collanti, nastro isolante ecc.) euro 50.

Le aliquote vanno calcolate come segue:

  • IVA 10% su 1.600 euro, ossia su 800 euro per mano d’opera e materie prime impiegate (+) 800 euro, pari alla differenza tra 2.000 euro (valore complessivo dell’opera) e 1.200 euro (valore dei beni significativi);
  • IVA ordinaria (22%) su 400 euro, ossia sulla quota residua del valore dei beni significativi, pari a 1.200 euro – 800 euro (valore assoggettato al 10%).
  • Totale complessivo della fattura pari a 2.248 euro (1.600 imponibile + 160 IVA al 10% e 400 imponibile + IVA 88 al 22%)

La Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 conferma che, al fine di verificare la corretta quantificazione della base imponibile da assoggettare ad aliquota ridotta, i dati richiesti devono essere indicati nella fattura anche qualora dal calcolo risulti che l’intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento.

Ha lavorato nel FAAS FSO di EY S.p.A. operando per i principali Istituti Finanziari Italiani, successivamente da Pirola Pennuto Zei & Associati nel team che si occupa di fiscalità di stabili organizzazioni di Banche estere operanti in Italia. L’esperienza maturata nel rapporto con gli istituti di credito lo ha portato ad avere una buona propensione ad assistere le imprese nel rapporto con banche ed intermediari finanziari in genere. Attualmente segue imprese e gruppi di imprese industriali operanti sul territorio nazionale.  Si occupa principalmente di fiscalità ordinaria, finanza agevolata e operazioni straordinarie.